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Sez. 3, Sentenza n. 1122 del 18/04/1973 (Rv. 363610 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ESAME NEL GIUDIZIO SULL'AN - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363610-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ESAME NEL GIUDIZIO SULL'AN - NECESSITA.*

In tema di risarcimento del danno, qualora il giudizio sull'an venga ad essere separato dal giudizio sul quantum, per essere stata la Determinazione di quest'ultimo rinviata, in prosecuzione, a fase ulteriore dello stesso processo, ovvero a giudizio formalmente separato, le circostanze imputabili al danneggiato e idonee a determinare un suo concorso colposo nella produzione del danno, vanno correttamente dedotte ed esaminate in Sede di accertamento generico del danno, non soltanto per quanto attiene alla loro esistenza, ma anche per quanto attiene al loro grado di efficienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)