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Sez. L, Sentenza n. 2234 del 05/04/1984 (Rv. 434274 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA - OBBLIGO CONTRATTUALE DELL'ENTE DI RICOPRIRE IL POSTO VACANTE MEDIANTE CONCORSO - IRRILEVANZA - CONTRASTO DELL'ART. 2103 COD. CIV. CON L'ART. 97 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434274-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE - SUSSISTENZA - OBBLIGO CONTRATTUALE DELL'ENTE DI RICOPRIRE IL POSTO VACANTE MEDIANTE CONCORSO - IRRILEVANZA - CONTRASTO DELL'ART. 2103 COD. CIV. CON L'ART. 97 COST. - INSUSSISTENZA.*

L'art. 2103 cod. civ., come sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, si applica anche agli enti pubblici economici, con la conseguenza che, in caso di assegnazione (per il periodo fissato dalla contrattazione collettiva e, comunque, per non più di tre mesi) a mansioni superiori, il diritto del lavoratore alla promozione - che è escluso solo nel caso in cui egli abbia sostituito un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - non trova deroga per il fatto che la disciplina collettiva obblighi l'ente a ricoprire il posto vacante mediante concorso. Invero, una tale disposizione contrattuale non può ritenersi operante oltre il limite (temporale) considerato dall'art. 2103 cod. civ., né questa norma potrebbe sospettarsi d'illegittimità costituzionale in rapporto al terzo comma dell'art. 97 cost. (sull'Obbligo del concorso per lo accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), atteso che il precetto costituzionale non è riferibile alla copertura di posti, presso enti pubblici economici, implicanti l'Esercizio di funzioni o mansioni di natura privatistica. (V 5673/81, mass n 416368).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)