Sez. L, Sentenza n. 5673 del 28/10/1981 (Rv. 416368 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - OBBLIGO DELL'ENTE DI RICOPRIRE I POSTI VACANTI MEDIANTE CONCORSO - ININFLUENZA.*
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), che ha modificato l'art. 2103 cod. civ., si applica anche agli enti pubblici economici; con la conseguenza che il dipendente di uno di tali enti (nella specie, ENEL), il quale sia stato assegnato a mansioni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta ed alla definitività dell'assegnazione (ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e, comunque, non superiore a tre mesi. Nè tale diritto alla promozione viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, l'ente sia tenuto a ricoprire i posti vacanti mediante concorso. (Conf. 6340/80, mass. N. 410081; (Conf. 5445/79, mass. N. 402027).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)