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Sez. U, Sentenza n. 28046 del 25/11/2008 (Rv. 605588 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Omessa comunicazione all'incolpato, nel termine di trenta giorni, dell'inizio del procedimento - Conseguenze - Nullità degli atti di indagine precedenti - Sussistenza - Estinzione del procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605588-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di procedimento disciplinare riguardante i magistrati, il mancato rispetto dell'art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 109 del 2006 - in base al quale l'incolpato deve ricevere comunicazione dell'inizio del procedimento nel termine di trenta giorni - determina la nullità degli atti di indagine già compiuti, ma non l'estinzione del procedimento disciplinare, la quale consegue, ai sensi del successivo comma 7, alla sola inosservanza dei termini previsti dai commi 1, 2 e 6 del medesimo art. 15.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)