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Sez. U, Sentenza n. 16623 del 27/07/2007 (Rv. 598248 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Termini - Sentenza disciplinare - Pronuncia entro un anno dall'inizio del procedimento - Art. 15, comma secondo, del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità - Condizione - Promozione del procedimento disciplinare a decorrere dal 19 giugno 2006 - Necessità - Estensione ai procedimenti instaurati anteriormente a detta data - Esclusione - Conseguenza - Applicabilità dell'art. 59 d.P.R. n. 916 del 1958.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598248-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 15, commi secondo e settimo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (modificato dall'art. 3, lett. g), punto 2), della legge 24 ottobre 2006, n. 269), relativa alla nuova disciplina dei termini per l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati, si applica ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dal 19 giugno 2006 (ovvero dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 109 del 2006, ai sensi dei relativi artt. 32 e 32 bis), mentre per i procedimenti disciplinari promossi prima dell'indicata data si applica l'art. 59 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 3, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)