Sez. 3, Sentenza n. 2168 del 26/06/1972 (Rv. 359424 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE NUOVE - DIVIETO - INOSSERVANZA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE NUOVE - DIVIETO - INOSSERVANZA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art 394 cod proc civ nel giudizio di rinvio non possono le parti prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza annullata, sicche alle stesse preclusa la proposizione di nuove domande ed eccezioni e la deduzione di nuovi mezzi di prova (salvo che la necessita delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di annullamento); ma la violazione della predetta preclusione non porta necessariamente alla Cassazione della sentenza pronunciata in Sede di rinvio, ben potendo la decisione adottata, nonostante l'incorsa violazione, rispondere soltanto alle conclusioni prese nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata ed essere fondata unicamente sulle prove e sui documenti, rispettivamente raccolte e prodotte in quel giudizio, per cui la detta violazione, in quanto non determinante della decisione, si risolve in un atto del tutto irrilevante. (Conf 166'58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)