Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 25/05/1973 (Rv. 364311 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - DIVIETO - LIMITI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CONDIZIONI - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE - NUOVE - DIVIETO - LIMITI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CONDIZIONI - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - NUOVE PROVE - AMMISSIBILITA.*
Il giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio in iudicando, e un processo chiuso, in cui e normalmente inibita ogni ulteriore attivita assertiva o probatoria. Tuttavia, tale principio non opera quando la sentenza di annullamento abbia determinato un mutamento della situazione processuale, tale da rendere necessaria, per l'applicazione del principio di diritto enunziato, la risoluzione di problemi di fatto divenuti rilevanti ai fini della decisione. Se quindi, per effetto della sentenza di Cassazione, i termini della controversia che il giudice di rinvio e chiamato a decidere si configurano in modo sostanzialmente diverso da quello delineato in precedenza, il divieto di spiegare nuovi mezzi istruttori non ha piu ragione di sussistere. E in particolare e sufficiente, per rendere operante la salvezza di cui all'art 394 cod proc civ, la diversa qualificazione giuridica del rapporto. (V 2168/72, mass n 359424; 1758/72, mass n 358708; (V 1546/72, mass n 358251; 45/72, mass n 355724; (V 284/71, mass n 349757; 1843/70, mass n 347529).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)