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Sez. 2, Sentenza n. 955 del 10/02/1990 (Rv. 465252 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - DOMANDA - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465252-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - DOMANDA - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel contratto a prestazioni corrispettive l'eccessiva onerosità sopravvenuta può essere invocata solo a fondamento di una domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ., e non quale mera eccezione per contrastare l'altrui richiesta di adempimento, essendo diretta al conseguimento di una pronuncia esorbitante dal mero rigetto della domanda di adempimento. Qualora, pertanto, la risoluzione per eccessiva onerosità sia dedotta in via riconvenzionale da parte del contraente convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, il rilievo della inammissibilità di tale domanda riconvenzionale, perché proposta per la prima volta con l'atto d'appello, preclude ogni esame sulla relativa questione, non potendo l'onerosità sopravvenuta essere valutata nei limiti dell'eccezione avverso la domanda principale di adempimento. (Conf 5724/88, mass n 460254; (Conf 2926/86, mass n 445947).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)