Sez. 2, Sentenza n. 5724 del 22/10/1988 (Rv. 460254 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DEDUZIONE DELLA ECCESSIVA ONEROSITÀ IN VIA DI ECCEZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DEDUZIONE DELLA ECCESSIVA ONEROSITÀ IN VIA DI ECCEZIONE - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE.*
L'eccessiva onerosità sopravvenuta, nel contratto a prestazioni corrispettive, può essere invocata a fondamento di una domanda di risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., non anche quale mera eccezione per contrastare l'altrui richiesta di adempimento. Pertanto, qualora la risoluzione per eccessiva onerosità sia stata dedotta in via riconvenzionale, da parte del contraente convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, il riscontro dell'inammissibilità di tale domanda riconvenzionale, perché tardivamente proposta senza che lo avversario abbia accettato il contraddittorio, preclude ogni esame sulla relativa questione, non potendo quell'onerosità sopravvenuta essere valutata nei limiti dell'eccezione avverso la domanda principale di adempimento. (Conf 3450/84, mass n 435469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)