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Sez. 3, Sentenza n. 607 del 24/01/1980 (Rv. 403996 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE - SEGNALETICA STRADALE - COLLOCAZIONE DI SEGNALI DI PERICOLO FUORI DEI CENTRI ABITATI - OBBLIGO DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE - CONDIZIONI - VIOLAZIONE - CONSEGUENTE RESPONSABILITA DEGLI ENTI IN ORDINE AD UN INCIDENTE STRADALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403996-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE - SEGNALETICA STRADALE - COLLOCAZIONE DI SEGNALI DI PERICOLO FUORI DEI CENTRI ABITATI - OBBLIGO DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE - CONDIZIONI - VIOLAZIONE - CONSEGUENTE RESPONSABILITA DEGLI ENTI IN ORDINE AD UN INCIDENTE STRADALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'Obbligo, imposto agli enti proprietari delle strade dall'art 13 lett a) del DPR 15 giugno 1959 n 393, di collocare i segnali di pericolo fuori dei centri abitati si riferisce soltanto alla segnalazione dei punti che presentino situazioni speciali di pericolo, quali le strade con precedenza ed i passaggi a livello. In ogni caso, la violazione di tale Obbligo non comporta l'affermazione della responsabilita dell'ente in ordine ad un incidente stradale, qualora non sussista la prova, il cui Onere incombe al danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale tra la Mancanza della segnalazione ed il verificarsi del sinistro. (V 196/68, mass n 331066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Strada art. 15, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)