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Sez. 1, Sentenza n. 15425 del 16/03/2004 Cc. (dep. 31/03/2004) Rv. 227758 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE | Misure alternative alla detenzione - Domanda avanzata dal difensore - Obbligo, anche in tal caso, di dichiarazione o elezione di domicilio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227758-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - IN GENERE

L'obbligo, per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come stabilito dall'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la domanda sia avanzata dal difensore, non escludendo ciò la necessità di effettuazione dei prescritti avvisi (in particolare quello per l'udienza di trattazione) anche al diretto interessato, per cui, in mancanza di detta dichiarazione o elezione, il procedimento potrebbe comunque subire intralci e ritardi, così frustrandosi lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione dell'obbligo in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)