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Sez. 2, Sentenza n. 4407 del 26/01/1984 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164155 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - PER LA SOLA GRAVITÀ DEL FATTO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164155-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - PER LA SOLA GRAVITÀ DEL FATTO - LEGITTIMITÀ.*

La gravità del fatto può da sola costituire criterio sufficiente per escludere la concessione delle attenuanti generiche, senza che il giudice debba essere tenuto a motivare sugli altri elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.. (Conf mass n 160611).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)