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Sez. 2, Sentenza n. 8207 del 24/03/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160611 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AD UNO DEGLI ELEMENTI EX ART. 133 COD. PEN. RITENUTO PREVALENTE - LEGITTIMITÀ - GRAVITÀ DEL FATTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160611-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO AD UNO DEGLI ELEMENTI EX ART. 133 COD. PEN. RITENUTO PREVALENTE - LEGITTIMITÀ - GRAVITÀ DEL FATTO - SUFFICIENZA.*

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a consigliare o no la concessione del beneficio. La gravità del fatto può da sola costituire criterio sufficiente per escludere la concessione delle attenuanti generiche, senza che il giudice debba essere tenuto a motivare sugli altri elementi di cui al citato art. 133. (Conf mass n 144812; (Conf mass n 153622; (Conf mass n 153994).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)