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Sez. 2, Sentenza n. 6610 del 16/10/1984 Ud. (dep. 27/06/1985) Rv. 169982 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - MATERIALITÀ - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1984-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169982-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - MATERIALITÀ - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - NOZIONI.*

Il reato di sequestro di persona si realizza, nella sua materialità, con la privazione della libertà personale della vittima, intesa come libertà di movimento e sono, perciò, irrilevanti il suo grado di privazione, la sua durata ed i mezzi usati per imporla, per cui è sufficiente anche una privazione di essa protrattasi per quindici minuti. (V mass n 120847).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)