Sez. 3, Sentenza n. 1709 del 29/05/1972 (Rv. 358604 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA TACITA A FAR VALERE UN DIRITTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA TACITA A FAR VALERE UN DIRITTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'apprezzamento con il quale il giudice di merito esclude che dagli elementi sottoposti al suo esame possa desumersi l'esistenza di una tacita volonta di rinuncia a far valere un diritto (nella specie, si trattava dell'accettazione di canoni locatizi tardivamente versati dal conduttore, in rapporto alla volonta del locatore di risolvere il contratto di locazione per morosita del conduttore), risolvendosi in un giudizio di fatto, e sottratto al Sindacato della Corte di Cassazione. (V 3970'69, mass n 344410).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)