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Sez. 1, Sentenza n. 3970 del 13/12/1969 (Rv. 344410 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - IMPLICITA - ELEMENTI CONCLUDENTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344410-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - IMPLICITA - ELEMENTI CONCLUDENTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinunzia ad un diritto, pur non potendo presumersi, puo tuttavia essere dedotta da manifestazioni tacite di volonta, tratte da circostanze concludenti ed incompatibili con l'intenzione di avvalersi del diritto stesso. Il giudizio sulla concludenza o meno, di tali fatti, in concreto si risolve in un accertamento non sindacabile nel giudizio di Cassazione, se congruamente motivato. (V 3454-68 massima 336584 1145-66 massima 322299).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)