diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23218 del 14/10/2013 (Rv. 627762 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE | Spedizione dell'avviso nel termine legale o statutario - Sufficienza - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627762-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2479 bis, Cod. Civ. art. 2484

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)