Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 25/05/2016 (Rv. 639856 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE | Inerzia dell'organo di gestione - Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale - Potere di convocazione dell'assemblea - Sussistenza - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE
In tema di società a responsabilità limitata, il potere di convocare l'assemblea (nella specie, per decidere sulla revoca dell'amministratore), in caso di inerzia dell'organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell'art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall'altro, l'inutilizzabilità dell'art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori. (Principio di diritto pronunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2367, Cod. Civ. art. 2479, Cod. Civ. art. 2479 com. 2, Cod. Civ. art. 2487, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)