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Sez. 1, Sentenza n. 8983 del 21/08/1991 (Rv. 473587 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza | Entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989 n. 30 - Trasformazione della pretura adita in sezione distaccata di quella territorialmente competente - Incompetenza territoriale della prima - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473587-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza

Nel giudizio d'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'incompetenza territoriale della pretura adita, secondo il criterio (inderogabile) dell'art. 22 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, per essere stata commessa la violazione nel mandamento di altra pretura, non può essere dichiarata dopo che quest'ultima sia stata trasformata in sezione distaccata della prima, a seguito della legge 1 febbraio 1989 n. 30, considerando che i rapporti fra la sede principale delle preture circondariali e le sue sezioni distaccate si pongono in termini di ripartizione di affari nell'ambito di un unico ufficio, non di competenza (anche dopo le disposizioni introdotte dal D.L. 15 maggio 1989 n. 173, convertito con modificazioni in legge 11 luglio 1989 n. 251, ed a prescindere dalla circostanza che le sezioni distaccate abbiano o meno una propria cancelleria), e tenendo altresì conto dell'immediata applicabilità della norma sopravvenuta, la quale attribuisca al giudice adito la competenza in origine mancante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 01/02/1989 num. 30 art. 2, Decreto Legge 15/05/1989 num. 173, Legge 11/07/1989 num. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)