Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 20/10/1994 (Rv. 488160 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo posta - Effettuazione dall'ufficiale giudiziario addetto alla sezione distaccata di Sassari - Impugnazione di sentenza pronunziata dalla Corte d'Appello di Cagliari in epoca anteriore al distacco - Nullità dalla notifica per incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A MEZZO POSTA
I rapporti tra sede distaccata e sede principale di un medesimo ufficio giudiziario si pongono in termini di ripartizione di affari nell'ambito di un unico ufficio, non di competenza. Ne deriva che la notificazione del ricorso per cassazione, eseguita a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario addetto alla sezione distaccata di Sassari, in relazione a sentenza pronunziata dalla Corte d'Appello di Cagliari in epoca anteriore al distacco, non può ritenersi affetta da nullità per incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)