Sez. 2, Sentenza n. 27813 del 11/06/2013 Cc. (dep. 25/06/2013) Rv. 255693 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Astensione - Motivi - Tassatività - Sussistenza.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
In tema di astensione e ricusazione, nè il giudice che si astiene, nè la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, atteso che i motivi di astensione obbligatoria generale (e, conseguentemente, di ricusazione), essendo tassativamente indicati dall'art. 36 cod. proc. pen., in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)