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Sez. 1, Sentenza n. 1216 del 17/02/1983 (Rv. 426000 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE FATTA ALLA PARTE - EQUIVALENZA.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426000-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE FATTA ALLA PARTE - EQUIVALENZA.*

La notificazione di un atto processuale (nella specie, di riassunzione) eseguita alla parte presso il procuratore equivale a quella fatta direttamente a quest'ultimo, essendo anche in tal caso soddisfatta l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza della persona professionalmente qualificata a porre in essere corrispondenti Atti di resistenza e di difesa. (V 3047/81, mass n 413603; (V 3927/80, mass n 407820).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)