Sez. 1, Sentenza n. 1216 del 17/02/1983 (Rv. 426000 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE FATTA ALLA PARTE - EQUIVALENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE FATTA ALLA PARTE - EQUIVALENZA.*
La notificazione di un atto processuale (nella specie, di riassunzione) eseguita alla parte presso il procuratore equivale a quella fatta direttamente a quest'ultimo, essendo anche in tal caso soddisfatta l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza della persona professionalmente qualificata a porre in essere corrispondenti Atti di resistenza e di difesa. (V 3047/81, mass n 413603; (V 3927/80, mass n 407820).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)