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Sez. 2, Sentenza n. 7012 del 27/07/1994 (Rv. 487537 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO | Esecuzione di tutte le notificazioni e le comunicazioni al procuratore costituito - Necessità - Atto non ricevuto personalmente dal procuratore - Esecuzione al domicilio eletto - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 1994-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487537-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO

Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. (richiamato anche dall'art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze) destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l'atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o abilitata a ricevere l'atto (nella specie, è stata ritenuta nulla la notificazione della sentenza eseguita in luogo diverso da quello indicato nella elezione di domicilio, mediante consegna a persona convivente con il procuratore costituito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)