diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11541 del 03/06/1999 Ud. (dep. 11/10/1999) Rv. 215150 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale e specificamente contro la libertà sessuale - Violenza sessuale ai danni di persona minorata - Condotte punibili - Criteri di individuazione in virtù della nuova disciplina contenuta nell'art. 609 bis, comma 2, n.1, cod pen. - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215150-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica ex art.609 bis, comma 2, cod.pen., la nuova disciplina - a differenza di quella previgente dettata dall'abrogato art.519 cod. pen. per il quale la violenza carnale era presunta per il solo fatto che l'agente si fosse consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore - in linea con l'intenzione del legislatore di assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince il "partner" a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. È, pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 2, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)