Sez. 3, Sentenza n. 12854 del 13/02/2003 Ud. (dep. 20/03/2003) Rv. 224866 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Art. 609 bis cod. pen.- Atti sessuali con persona in condizioni di inferiorità psichica - Dissenso - Accertamento.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di atti sessuali compiuti in danno di persona in condizioni di inferiorità psichica, la semplice mancanza di resistenza della parte offesa sia nella fase iniziale che durante lo svolgimento dell'atto, non preceduto o accompagnato da atti di violenza fisica o da minaccia, non può di per sè ritenersi inequivocamente sintomatica di quello stato di inferiorità psichica che, ai sensi dell'art. 603 bis, comma 2 n. 1 cod. pen., rende invalido il consenso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)