Sez. 3, Sentenza n. 10692 del 27/10/1998 (Rv. 520137 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ | Esecuzione in caso di perdita del carico - Condizioni - Onere probatorio.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ
Nel caso di perdita del carico da parte del vettore marittimo, quest'ultimo per andare esente da responsabilità ha l'onere di provare che la perdita è stata causata da uno degli eventi previsti dall'art. 422 comma secondo codice navigazione. Una volta fornita dal vettore tale prova, diviene onere del ricevitore dimostrare che, nonostante il verificarsi di un così detto "pericolo escluso" ex art. 422 comma secondo codice navigazione, il danno va comunque ascritto ad una colpa specifica del vettore.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)