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Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 29/05/1990 (Rv. 467461 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - MANCATA ADOZIONE DI CAUTELE ATTE AD IMPEDIRE LA PENETRAZIONE DI ACQUA NELLE STIVE - COLPA COMMERCIALE - PRESUNZIONE A CARICO DEL VETTORE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467461-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - MANCATA ADOZIONE DI CAUTELE ATTE AD IMPEDIRE LA PENETRAZIONE DI ACQUA NELLE STIVE - COLPA COMMERCIALE - PRESUNZIONE A CARICO DEL VETTORE - SUPERAMENTO - ONERE PROBATORIO.*

Nel trasporto marittimo la mancata adozione di cautele atte ad impedire, in presenza di fatti che la facciano apparire prevedibile, la penetrazione di acqua nelle stive destinate a contenere e conservare il carico, rientra nel concetto di colpa commerciale, non invece in quello di colpa nautica, e comporta la responsabilità del vettore a norma dell'art. 422 cod. nav. Con la conseguenza che incombe allo stesso (o a chi per esso) fornire la prova (anche in via presuntiva) della causa a lui non imputabile, giacché in base al regime fissato nella convenzione di Bruxelles, introdotta nell'ordinamento italiano con legge 19 luglio 1929 n. 1638 e recepita nell'art. 422, comma primo cod. nav., (le cui conseguenze operano tanto nel campo sostanziale che in quello processuale), il vettore è responsabile dell'avaria o della perdita delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve sino al momento in cui le riconsegna, a meno che non provi che la causa dell'avaria o della perdita non è stata, né in tutto o in parte, determinata da colpa propria o dei suoi dipendenti o preposti. (V 639/90, mass n 465073; (V 4732/86, mass n 447434; (V 833/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)