Sez. 3, Sentenza n. 44417 del 14/10/2003 Cc. (dep. 20/11/2003) Rv. 226545 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA | Termine - Modalità di computo - Modalità di trasmissione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - RICHIESTA
Il rispetto del termine per la presentazione della richiesta di convalida di arresto o fermo da parte del pubblico ministero va computato con riguardo al momento in cui la richiesta perviene all'ufficio del giudice per le indagini preliminari e poiché tale formalità, non richiedendo una contestuale attività positiva dell'ufficio ricevente, può anche essere effettuata via telefax.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 122, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)