Sez. 6, Sentenza n. 31895 del 26/02/2002 Cc. (dep. 25/09/2002) Rv. 222571 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Violazione dell'obbligo di astensione - Consiglieri comunali che abbiano collaborato alla individuazione di prossimi congiunti per l'irregolare assunzione alle dipendenze del Comune - Obbligo del sindaco di impedire la violazione dell'obbligo di astensione - Concorso nel reato di cui all'art. 323 - Configurabilità - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE
Integra l'ipotesi del concorso nel reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen. introdotto dalla legge 16 luglio 1997, n.234) la condotta del sindaco che non impedisca la violazione dell'obbligo di astensione di taluni dei componenti del consiglio comunale i quali abbiano collaborato alla individuazione dei soggetti irregolarmente assunti alle dipendenze del comune allorché questi ultimi siano prossimi congiunti dei primi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)