Sez. 1, Sentenza n. 3841 del 26/02/2004 (Rv. 572513 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Immobile oggetto di assegnazione - Occupazione da parte di terzo - Domanda di rilascio contro il terzo - Legittimazione dell'assegnatario - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE
Con riguardo ad alloggio economico e popolare (nella specie, realizzato ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 60), solamente il provvedimento di decadenza o revoca dell'assegnazione, per avere l'assegnatario abusivamente ceduto il godimento ad un terzo, ha immediata efficacia esecutiva (ancorché impugnato davanti al giudice amministrativo, salvo che questi ne sospenda l'esecutività), e, pertanto, pone l'assegnatario medesimo nella veste di detentore senza titolo dell'immobile, privandolo di legittimazione ad agire contro detto terzo con domanda di rilascio; non anche, pertanto, quando l'assegnatario eserciti viceversa il diritto alla rimozione della situazione "contra legem" indotta dall'occupazione del terzo, giacché in tale ipotesi quest'ultimo non vanta alcuna posizione di diritto suscettibile di tutela, anche qualora la detta occupazione sia stata dal medesimo assegnatario comunque autorizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)