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Sez. 3, Sentenza n. 5481 del 12/04/2001 (Rv. 545876 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Sublocazione stipulato dall'assegnatario senza autorizzazione dell'ente concedente - Domanda di rilascio proposta dall'assegnatario medesimo - Opposizione del subconduttore - Ammissibilità in caso di revoca dell'autorizzazione per la decadenza dell'assegnazione.
Stato
decisa il 2001-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545876-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE

In tema di edilizia economica e popolare l'art.26 della Legge n. 513/77, sancisce la nullità, rilevabile d'ufficio e che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, degli atti di cessione, in tutto o in parte o a qualunque titolo dell'alloggio. Ne deriva la nullità del contratto di sublocazione tra il concessionario locatore e il terzo locatario. Peraltro solo il venir meno della qualità di assegnatario, a seguito della dichiarazione di decadenza dell'assegnazione, incide sul rapporto esistente fra l'assegnatario ed il subconduttore, onde quest'ultimo può opporre al primo in vista del rilascio dell'alloggio, l'assenza della titolarità del diritto fatto valere, assenza sopravvenuta a seguito della detta dichiarazione di decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)