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Sez. L, Ordinanza n. 19912 del 17/07/2025 (Rv. 675848-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Mobilità volontaria intercompartimentale - Inquadramento del personale trasferito - Individuazione del trattamento giuridico ed economico applicabile - Criteri.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675848-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE

In tema di mobilità intercompartimentale, l'equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione è attuata, da parte delle amministrazioni pubbliche, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità e in assenza di più specifici criteri previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, confrontando, anzitutto, i pertinenti c.c.n.l. sulla base delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, mentre la successiva individuazione della posizione economica adeguata può avvenire, nel rispetto della regola generale per la quale vi deve essere una corrispondenza di area funzionale e posizione economica, anche valutando la prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 29 bis, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)