Sez. L - , Ordinanza n. 9663 del 05/04/2019 (Rv. 653617 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Passaggio diretto da ente locale ad amministrazione statale - Inquadramento presso l'amministrazione di destinazione - Criteri - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In tema di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, la verifica di equivalenza fra l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l'amministrazione di destinazione va operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica "maggiormente corrispondente", nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente di destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento, mentre non assumono alcuna efficacia vincolante le tabelle di equiparazione contenute nel d.p.c.m. 14 dicembre 2000, la cui unica finalità è quella di rendere possibile la mobilità volontaria cd. intercompartimentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto una corrispondenza "automatica" tra il profilo C4 posseduto dal lavoratore presso l'ente locale e il profilo B3 super del Ministero di destinazione, la cui attribuzione, in base alla contrattazione collettiva, era riservata ad una valutazione discrezionale del Ministero fondata su criteri meritocratici).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, DM Presidenza Consiglio Ministri 14/12/2000
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)