Sez. 6, Sentenza n. 250 del 14/02/1984 Cc. (dep. 22/03/1984) Rv. 163324 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PRETORE - ATTI FINALIZZATI AD IMPEDIRE CHE IL REATO SIA PORTATO AD ULTERIORI CONSEGUENZE - TIPICITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ISTRUZIONE PRELIMINARE DEL PRETORE - ATTI FINALIZZATI AD IMPEDIRE CHE IL REATO SIA PORTATO AD ULTERIORI CONSEGUENZE - TIPICITÀ.*
L'art. 219 cod. proc. pen. non consente l'adozione di qualsiasi provvedimento ritenuto idoneo a realizzare la finalità di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, ma contiene una norma di sintesi che deve sempre riferirsi alle forme specifiche e predeterminate di coercizione reale o personale autorizzate o imposte dalle norme penali sostanziali o processuali. (nella specie è stato annullato il provvedimento con il quale il pretore, nel rinviare a giudizio un imputato per il reato di violazioni degli obblighi di assistenza familiare, aveva ordinato il sequestro di una somma equivalente all'assegno alimentare fissato dal giudice civile da prelevarsi sulla pensione corrisposta mensilmente all'imputato dall'INPS).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)