Sez. 1, Sentenza n. 133 del 23/06/1989 Ud. (dep. 12/01/1990) Rv. 182997 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ART. 219 COD. PROC. PEN. - NATURA E LIMITI - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE CON LA SENTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL CANE IN SENTENZA DI CONDANNA EX ART. 659 COD. PEN.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ART. 219 COD. PROC. PEN. - NATURA E LIMITI - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE CON LA SENTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ORDINE DI ALLONTANAMENTO DEL CANE IN SENTENZA DI CONDANNA EX ART. 659 COD. PEN.*
L'art. 219 cod. proc. pen. non consente l'adozione di qualsiasi provvedimento di polizia giudiziaria ritenuto idoneo a realizzare la finalità d'impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori, ma contiene una norma di sintesi che deve sempre riferirsi alle forme specifiche predeterminate di coercizione reale o personale altrimenti imposte dalle norme penali sostanziali o processuali, con garanzia giurisdizionale. La suddetta norma, poi, la quale si riferisce, appunto, alla coercizione reale o personale, ha carattere meramente preparatorio e strumentale rispetto al processo e alla sua decisione e, pertanto, è escluso che essa possa trovare applicazione con la sentenza per sola ragione di connessione con un determinato reato. (fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone commesso dall'imputato col non avere impedito gli strepiti del proprio cane - nel punto in cui la sentenza medesima disponeva, ex art. 219 cod. proc. pen., l'allontanamento del cane). (V mass n 150574; (Conf mass n 163324).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659, Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)