diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1798 del 20/05/1976 (Rv. 380581 - 01)

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - PACTUM FIDUCIAE - PATTO DI TRASFERIRE O RITRASFERIRE AL FIDUCIANTE IL DIRITTO ACQUISITO DAL FIDUCIARIO - MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380581-01

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - PACTUM FIDUCIAE - PATTO DI TRASFERIRE O RITRASFERIRE AL FIDUCIANTE IL DIRITTO ACQUISITO DAL FIDUCIARIO - MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*

In tema di fiducia, l'eventualita ch'essa si estrinsechi attraverso il patto di trasferire o ritrasferire al fiduciante il diritto acquisito dal fiduciario, e che quindi venga ad atteggiarsi come un mandato senza rappresentanza (esaurentesi quindi nei rapporti interni fra mandante e mandatario) e da ritenere perfettamente conforme alla potenziale estensione ed articolabilita del pactum fiduciae. Invero, il mandato senza rappresentanza, costituendo lo strumento tipico dell'agire per conto (ma non nel nome) altrui, non solo puo piegarsi alle esigenze di un pactum fiduciae, che contempli l'Obbligo del fiduciante di trasferire o ritrasferire al fiduciario un diritto, ma si pone anzi come la figura negoziale praticamente meglio idonea ad assorbire, senza residui e senza necessita di ulteriori combinazioni, da solo e per intero quel determinato intento. (nell'enunziare il principio di cui in massima, il supremo collegio ha considerato giuridicamente irreprensibili l'accertamento del giudice di merito, il quale aveva ritenuto possibile che un patto fiduciario importasse l'Obbligo di trasferire i beni, oggetto di esso, al fiduciante, alla stessa guisa di un mandato senza rappresentanza, e la conseguente affermazione della necessita dello strumento scritto anche per tale patto, trattandosi di beni immobili). (V 4439/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)