Sez. 2, Sentenza n. 6263 del 21/11/1988 (Rv. 460607 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - PACTUM FIDUCIAE - PROVA TESTIMONIALE - LIMITI - ESCLUSIONE.*
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - PACTUM FIDUCIAE - PROVA TESTIMONIALE - LIMITI - ESCLUSIONE.*
Alla prova del "pactum fiduciae" nel cosiddetto negozio fiduciario - inteso come accordo tra due soggetti, fiduciante e fiduciario, con il quale il primo dichiara al secondo, che accetta, di volergli trasferire una situazione giuridica soggettiva reale o personale, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore rispetto a quello immediatamente risultante dal negozio - non ostano le preclusioni di cui agli artt. 2721 e segg. cod. civ. (V 1798/86, mass n 380581; (V 4438/82, mass n 422430; (V 2159/80, mass n 405816).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)