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Sez. 2, Sentenza n. 8440 del 25/08/1998 (Rv. 518360 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Inadempimenti reciproci - Giudizio di comparazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518360-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse si è resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e ha provocato la conseguente violazione del sinallagma contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)