Sez. 2, Sentenza n. 41 del 05/01/1998 (Rv. 511330 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Inadempimenti reciproci - Giudizio di comparazione ai fini della pronuncia di risoluzione - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
In tema di contratti a prestazioni corrispettive, qualora, dagli atti del processo, emerga una reciprocità di inadempienze tra le parti, è necessario, al fine di una corretta pronuncia di risoluzione per inadempimento, il ricorso ad un giudizio di comparazione che tenga conto del comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti, onde stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, possa legittimamente predicarsi come responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ai fini della alterazione funzionale del sinallagma. Tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione di fatti e di prove inerenti al processo, rientra nei poteri del giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)