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Sez. 2, Sentenza n. 2597 del 07/10/1960 (Rv. 882739 - 01)

PREVIDENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - VERBALI ISPETTIVI - VALORE. PREVIDENZA SOCIALE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE. PRESUNZIONE - SEMPLICE - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ - MOTIVAZIONE.
Stato
decisa il 1960-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882739-01

PREVIDENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI - VERBALI ISPETTIVI - VALORE. PREVIDENZA SOCIALE - OBBLIGO CONTRIBUTIVO - SUSSISTENZA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE. PRESUNZIONE - SEMPLICE - ESTREMI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ - MOTIVAZIONE.

I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso, per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, in Sede di opposizione al decreto ingiuntivo, incombe all'opponente l'Onere di fornire la prova contraria, mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese, o da relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice. In tale ultima ipotesi, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'Onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. L'Obbligo contributivo del datore di lavoro e la Determinazione dei relativi contributi può desumersi soltanto attraverso l'accertamento degli elementi fondamentali, costituiti dalla identificazione dei soggetti assicurati e dalle retribuzioni effettivamente percepite, e non attraverso semplici presunzioni, di guisa che soltanto quando gli organi incaricati della vigilanza sull'osservanza della legge abbiano accertato la concreta sussistenza del rapporto soggetto alla contribuzione ed il periodo di tempo ad esso corrispondente, incomberà al datore di lavoro l'Onere di dimostrare di avere adempiuto, nel modo e nei termini di legge, al versamento dei contributi assicurativi dovuti. Se il giudice di merito può insindacabilmente apprezzare il carattere di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, non può tuttavia, senza violare la norma dell'art. 2729 cod.civ., omettere il benché minimo accenno sull'esistenza di detto carattere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)