Sez. L, Sentenza n. 6110 del 18/06/1998 (Rv. 516601 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI | Verbali ispettivi - Valore probatorio - Dell'atto pubblico - Limiti - Circostanze diverse da quelle avvenute in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiute - Valutazione del materiale probatorio da parte del giudice - Necessità - Inversione onere della prova - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - VERBALI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
I verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti, e quindi il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, senza poterne però attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento, con la conseguenza di addossare all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. (Nella specie nel verbale - posto a base di una domanda dell'INPS di differenze contributive - era attestata la riconducibilità dell'impresa datrice di lavoro al settore industriale, invece che a quello commerciale in relazione a cui erano stati versati i contributi, ma non erano stati indicati i relativi fatti giustificativi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2687, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 635 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)