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Sez. 5, Sentenza n. 7722 del 26/06/1996 Ud. (dep. 07/08/1996) Rv. 205554 - 01

Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - Mutamento | Elezione di domicilio - Validità fino alla revoca - Impossibilità di notifica all'imputato - Notifica al difensore - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205554-01

Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - Mutamento

L'elezione di domicilio dell'imputato, quale atto negoziale, conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nella forma prescritta. Con la conseguenza che la notificazione che risulti impossibile presso il detto domicilio, non va effettuata ai sensi dell'art. 157 cod. proc.pen., ma ai sensi dell'art. 161, ult. p. cod. proc. pen., ossia mediante consegna al difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)