Sez. 5, Sentenza n. 23670 del 26/04/2005 Ud. (dep. 23/06/2005) Rv. 231908 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE | Impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato - Adempimenti richiesti all'ufficiale notificatore.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE
In tema di notificazioni, la inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio sussiste quando sia accertata dall'organo notificatore, per averlo appreso dalle persone rinvenute nell'abitazione ed in assenza di specifici elementi indicativi del contrario, la cessazione di ogni relazione tra il destinatario dell'atto e il luogo dal medesimo indicato.In tale evenienza, esclusa la necessità di effettuare ricerche e l'obbligo di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., dal momento che tale norma presuppone la perdurante esistenza di una relazione dell'imputato col luogo da lui indicato, la notificazione è validamente effettuata mediante consegna al difensore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procedura seguita dall'ufficiale giudiziario, il quale aveva dato atto della notizia del trasferimento del destinatario, appresa da persone qualificatesi come familiari e da lui non identificate nella relata negativa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)