Sez. 1, Sentenza n. 36754 del 18/06/2015 Cc. (dep. 10/09/2015) Rv. 264704 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Principio generale di immediata esecutività dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Differente regime tra ordinanze adottate nel contraddittorio delle parti ed ordinanze emesse "de plano" - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
In materia di provvedimenti del giudice dell'esecuzione, non è configurabile un principio generale di immediata esecutività, dovendo distinguersi tra ordinanze adottate all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, immediatamente esecutive - in virtù della previsione contenuta nell'art. 666, comma settimo cod.proc.pen., che deroga al principio generale di cui all'art.588, comma primo cod.proc.pen. - ed ordinanze adottate "de plano" che, salvo i casi di immediata esecutività espressamente previsti dalla legge o comunque specificamente desumibili dal sistema normativo, diventano esecutive, in caso di mancata opposizione, allo scadere del termine previsto dall'art. 667, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il diverso regime di esecutività delle ordinanze emesse "de plano" rispetto a quelle pronunciate all'esito di contraddittorio, oltre che coerente con il dettato normativo, trova giustificazione nella mancata previsione dell'esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario del provvedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)