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Sez. L, Sentenza n. 2780 del 21/04/1986 (Rv. 445820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL TELECINEFOTOOPERATORE - INQUADRAMENTO NELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIA E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTIVITÀ DEL TELECINEFOTOOPERATORE - INQUADRAMENTO NELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA - CONDIZIONI.*

La qualificazione dell'attività giornalistica, per la sua Rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 cost.) non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva, ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un complesso normativo costituito - oltre che dalla disposizione costituzionale cit. - dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dal suo regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649, nonché dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153. Pertanto per verificare se l'attività del telecinefotooperatore costituisca, o meno, attività giornalistica occorre verificare - alla stregua del citato complesso normativo - se le immagini, nello ambito dei servizi giornalistici cui il detto lavoratore collabora, siano, o meno, tali da completare o sostituire l'informazione scritta e siano state, o meno, prodotte nell'Esercizio di autonomia decisionale operativa. (V 3998/85, mass n 441517; (V 3849/84, mass n 435803).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 19/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115, DPR 19/07/1976 num. 649

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)