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Sez. L, Sentenza n. 3998 del 02/07/1985 (Rv. 441517 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - TELECINEFOTOPERATORI - ACCESSO ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA - REQUISITI - ART. 1 DEL D.P.R. N. 649 DEL 1976 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CAPACITÀ INFORMATIVA ED ESPRESSIVA DELLE IMMAGINI ED AUTONOMIA DECISIONALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441517-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE - TELECINEFOTOPERATORI - ACCESSO ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA - REQUISITI - ART. 1 DEL D.P.R. N. 649 DEL 1976 - INTERPRETAZIONE - CRITERI - CAPACITÀ INFORMATIVA ED ESPRESSIVA DELLE IMMAGINI ED AUTONOMIA DECISIONALE - RILEVANZA.*

L'interpretazione dell'art. 1 del d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649 (regolamento di esecuzione della legge n. 69 del 1963) - il quale, per consentire l'accesso alla professione giornalistica ai telecinefotooperatori, prevede il requisito della realizzazione di "immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'Esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica delle prestazioni" - va effettuata in indispensabile correlazione con la legge predetta (n. 69 del 1963), la quale non contiene alcuna formale definizione dell'attività giornalistica, nel consapevole intento di consentire l'applicabilità della disciplina per questa dettata a qualsiasi Forma di manifestazione qualificata di pensiero a scopo informativo, svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attraverso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostituzione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa; è peraltro da escludere che la capacità informativa ed espressiva delle immagini - necessaria, con il requisito della autonomia decisionale, per riconoscere natura giornalistica alla attività dei telecinefotooperatori - debba essere eccezionale, in quanto il requisito dell'eccezionalità attiene soltanto al valore del messaggio sotto il profilo della sua qualità formale e non è indispensabile per riconoscere natura giornalistica al messaggio stesso, scritto, parlato o visivo che sia. (V 3849/84, mass n 435803; (V 625/82, mass n 418390).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST., DPR 04/02/1965 num. 115 art. 34, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)