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Sez. 1, Sentenza n. 786 del 21/11/2002 Cc. (dep. 13/01/2003) Rv. 223258 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA | Competenza a decidere sulla riabilitazione speciale in veste di giudice di sorveglianza - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223258-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA

La competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione speciale per i minorenni prevista dall'art. 24 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935 n. 835, appartiene al Tribunale di sorveglianza e non al Tribunale per i minorenni, allorché il richiedente abbia superato, all'atto della domanda, il venticinquesimo anno di età, in quanto l'art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, che prevede la cessazione della competenza del tribunale minorile in materia di sorveglianza al compimento di tale età da parte dell'interessato, è una norma generale di chiusura, non suscettibile di deroghe per il solo fatto che l'istituto in questione presenta alcune peculiarità differenziali rispetto alla riabilitazione ordinaria.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 24 CORTE COST., Legge 27/05/1935 num. 835 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 683, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 683, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)