Sez. U, Sentenza n. 2019 del 23/03/1983 (Rv. 426874 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI CASSA MUTUA PROVINCIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI COLLOCATI A RIPOSO - DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PREDETTE CASSE MUTUE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE N. 364/1975 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI CASSA MUTUA PROVINCIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI COLLOCATI A RIPOSO - DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PREDETTE CASSE MUTUE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'INDENNITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE N. 364/1975 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda proposta nei confronti della federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, da un dipendente di cassa mutua provinciale collocato a riposo, per conseguire il riconoscimento e la corresponsione dell'indennità speciale, prevista dalla legge 31 luglio 1975 n. 364 a carico dell'apposito fondo di previdenza del personale della stessa federazione e delle casse mutue provinciali, in via integrativa rispetto al trattamento previdenziale obbligatorio, spetta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che trova titolo immediato e diretto nel pregresso rapporto di pubblico impiego e nei diritti da esso derivanti, non in un distinto rapporto previdenziale. (V 4825/80, mass n 408653).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 22/11/1954 num. 1136, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)