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Sez. 2, Sentenza n. 19754 del 27/09/2011 (Rv. 619327 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di incompetenza con dispositivo di mero rigetto - Decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza - Termine di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo - Inapplicabilità - Termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte o dalla proposizione di altra impugnazione - Termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619327-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di competenza, ove la sentenza di incompetenza contenga un dispositivo di mero rigetto della domanda, l'istanza di regolamento necessario va proposta non già nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza effettuata tramite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo (essendo questo inidoneo a disvelare che una pronuncia sulla competenza sia stata emessa), ma nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ad iniziativa della controparte (che costituisce un completo strumento di conoscenza, in quanto avente ad oggetto il provvedimento giudiziale nella sua integrale stesura), o, sempre di trenta giorni, decorrenti dalla proposizione di altra impugnazione (equivalendo questa alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l'abbia proposta), ovvero, in mancanza, entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)