Sez. 3, Ordinanza n. 21814 del 14/10/2009 (Rv. 610576 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Estrazione di copia della sentenza impugnata - Presunzione di comunicazione della sentenza - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità del termine lungo per impugnare - Trasmissione del fascicolo d'ufficio - Assenza dell'originale del biglietto di cancelleria - Prova della tempestività dell'impugnazione - Idoneità - Modalità - Riscontro dell'avvenuta comunicazione anteriormente al ricorso per regolamento - Effetto - Improcedibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di regolamento di competenza, allorchè il ricorrente abbia allegato di avere estratto copia della sentenza impugnata in una certa data (ovvero ciò risulti dalla copia autentica della stessa), ma nulla abbia dedotto in ordine alla comunicazione della sentenza, o, addirittura, abbia allegato che non vi sia stata alcuna comunicazione, non può presumersi che la comunicazione sia avvenuta prima del momento dell'estrazione della copia, o nel momento in cui questa fu rilasciata. Ne consegue che, in tal caso, il termine per impugnare non è quello dell'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., ma quello previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., e la Corte di cassazione, che eserciti il suo dovere d'ufficio di controllare la tempestività dell'impugnazione, può rilevarla dalla circostanza che non sia stato inserito nel fascicolo d'ufficio l'originale del biglietto di cancelleria relativo a detta comunicazione; tuttavia, ove manchi la trasmissione del fascicolo, la Corte deve sollecitarne d'ufficio la trasmissione, ferma restando la facoltà del ricorrente di produrre, anche nel corso dell'adunanza per la camera di consiglio, la certificazione della cancelleria del giudice "a quo" attestante il difetto di comunicazione o una comunicazione successiva alla notificazione dell'istanza. Nel caso, infine, in cui, trasmesso il fascicolo, risulti che la comunicazione era avvenuta prima della proposizione dell'istanza di regolamento, questa va dichiarata improcedibile, per la violazione dell'art. 369, comma secondo, cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)